Cassazione penale, sez. III, 22 marzo 2010, n. 10981
Merita di essere posta in evidenza la sentenza in esame per l’efficace esplicazione della norma di cui all’art. 600-ter del codice penale laddove, partendo da una formulazione lacunosa del dato normativo, chiarisce e delimita la portata della locuzione “pornografia minorile”.
La condotta che il legislatore originariamente ha intesto punire è quella di “chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizione pornografiche” (nel testo vigente la condotta punita è quella di “chiunque 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto”). In ogni caso appare evidente che in assenza di una definizione puntuale del concetto di “pornografia” o di “pornografico” risulta oltremodo difficoltoso determinare i confini applicativi della norma.
La dottrina ha oscillato nella ricostruzione esegetica del sostantivo “pornografico” tra un criterio soggettivo, orientato sul sentimento che la rappresentazione o l’esibizione dei minori suscita con chi viene in contatto con le stesse ed un criterio oggettivo o teleologico, maggiormente orientato al contenuto a carattere oggettivamente sessuale della rappresentazione.
La Suprema Corte allo scopo si è affidata alla definizione di pornografia fornita dal Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 6 settembre 2000 e ratificato dall’Italia con Legge 11 marzo 2002, n. 46.
Secondo l’art. 1, di tale Protocollo si intende per pornografia minorile “qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali”.
Sulla stessa linea è la definizione contenuta nella citata decisione quadro del Consiglio Europeo n. 2004/68/GAI del 22.12.2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e la successiva Convenzione di Lanzarote del 2007, ratificata con legge 172/2012, che ha proceduto alla revisione del testo dell’art. 600-ter c.p.), secondo la quale si deve intendere per “bambino” una persona d’età inferiore ai diciotto anni, e per pornografia infantile “un materiale che ritrae o rappresenta visivamente:
– un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica;
– una persona reale che sembra essere un bambino, implicata o coinvolta nella suddettta condotta;
– immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta”.
Ne deriva che il materiale pedopornografico previsto dalla norma dell’art. 600-ter c.p. come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli atti diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica.
Trattasi di una interpretazione “secundum legem” perché non fa che restituire alla fattispecie penale un significato costituzionalmente compatibile col principio di determinatezza, laddove richiede alla pedopornografia (e in genere alla pornografia) una connotazione esplicitamente sessuale.
Nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio che definitivamente boccia un’interpretazione “soggettiva” del dato pornografico, è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che aveva preso a fotografare numerosi minori sulla spiaggia prediligendo nell’inquadratura il “culetto” dei bambini in costume da bagno, il tutto in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi.
Art. 600 ter Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (2).
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (3) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter].
Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter, 609-decies, 734-bis] (4).
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità (5).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2]. (6).
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali (6).(1) Articolo inserito dall’art. 3 l. 3 agosto 1998, n. 269, della quale v. anche art. 14.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo precedente recitava: «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228». Il comma era stato sostituito dall’art. 2 1 lett. a) l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo originario era: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni». Per un’ipotesi di aumento di pena, v. art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104
(3) La parola «diffonde» è stata inserita dall’art. 21 lett. b) l. n. 38, cit.
(4) Comma così sostituito dall’art. 21 lett. c) l. n. 38, cit. Il testo del comma era il seguente: «Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni [1.549 euro] a lire dieci milioni [5.164 euro]».
(5) Comma aggiunto dall’art. 2 1 lett. d) l. n. 38, cit.
(6) Comma inserito dall’art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.
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Cassazione penale, sez. III, 22 marzo 2010, n. 10981