Posta raccomandata in giacenza: quando in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, si può ritenere avvenuta la comunicazione?
Questo il quesito a cui ha inteso rispondere la suprema corte, nello specifico al fine di chiarire la decorrenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c., prescritto, sotto pena di decadenza, per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea di condominio notificate al condomino assente. Il principio di diritto è ovviamente valevole per tutte le comunicazioni effettuate a mezzo raccomandata postale.
Atteso che nessuna disposizione del regolamento per l’espletamento del servizio postale universale di cui al D.M. Sviluppo Economico 1 ottobre 2008 contiene una norma analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla Legge n. 890 del 2002 (art. 8, comma 4) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l’agente postale abbia depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, il Collegio ha ritenuto di doversi basare sul principio di effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Tale principio non consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione all’esecuzione di un adempimento quale il rilascio dell’avviso di giacenza – ove è certo che il destinatario dell’atto incolpevolmente non ne ha conoscenza (per non essere stato reperito dall’agente postale e per non avere ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale).
È stato quindi ritenuto che vadano applicati in via analogica i criteri di cui all’ art. 8, comma 4, della Legge n. 890 del 2002, secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio postale di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella per cui la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.