Consiglio di Stato, sez. IV, 7 maggio 2012, n. 2621
I termini indicati dalla legge per l’esercizio della potestà regolamentare esecutiva e attuativa – anche secondo consolidato orientamento giurisprudenziale – non sono perentori e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, perché la potestà regolamentare è immanente nelle attribuzioni dell’Amministrazione; in secondo luogo perché se il legislatore ha ritenuto opportuno demandare alla normazione secondaria il completamento della disciplina normativa, non è concepibile che questa resti lacunosa e la legge sia, di fatto, inapplicabile solo perché l’autorità regolamentare non ha rispettato il termine assegnatole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2008, nr. 1901).
Consiglio di Stato, sez. IV, 7 maggio 2012, n. 2621