Al praticante avvocato abilitato al patrocinio non sono applicabili gli studi di settore per il solo fatto che questi abbia altresì provveduto a dotarsi di partita Iva. È infatti palesemente illogico ritenere che sia sufficiente l’apertura della partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, dal momento che l’attività di gestione dello studio inizia con il conseguimento del titolo professionale preliminarmente necessario.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 settembre 2010, n. 19951