L’abusivo prelievo di corrente elettrica dalla rete, da cui è derivata la dispersione lungo le condotte dell’impianto idrico di un appartamento che ha folgorato un giovane che aveva poggiato la mano su un tubo, esclude la responsabilità della società di distribuzione della corrente elettrica.
Nella fattispecie è stata altresì esclusa la responsabilità dei proprietari dell’immobile, ricadendo la responsabilità esclusivamente sui conduttori, essendo l’incidente dipeso da una condotta causale che non riguardava la conformazione degli impianti elettrici.
I Giudici di legittimità hanno riconosciuto che, nella fattispecie, la Corte territoriale abbia svolto non già un giudizio probabilistico bensì un accertamento positivo, in termini di certezza, a conclusione del quale si era potuto ottenere il “riscontro obiettivo” della responsabilità degli autori del prelievo abusivo di corrente mentre non vi era “alcuna certezza circa la responsabilità dell’ENEL”. Simile affermazione, che contiene una ricostruzione del fatto validamente motivata, non è più censurabile in sede di legittimità.
A fronte di un tale accertamento fattuale neppure può essere invocata la norma di cui all’art. 2051 del codice civile al fine di attribuire la responsabilità, anche in via concorrente, ai proprietari dell’immobile locato dove si è verificato il sinistro.
Sebbene sia stato accertato che nel fabbricato non esistevano né l’impianto di terra né il c.d.salvavita, e sebbene secondo una certa giurisprudenza il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene, mantiene anche gli obblighi di custodia di cui al citato art. 2051 ed è quindi responsabile per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (sentenze n. 16231/2005 e n. 13881/2010), nel caso di specie tali principi non possono essere utilmente richiamati.
La sentenza in esame ha concluso nel senso della responsabilità esclusiva dei conduttori, autori del prelievo abusivo di elettricità conduttori, sul rilievo che la dispersione di corrente – come già detto – traeva la propria origine o dall’abusivo prelievo di energia elettrica o dal difetto di isolamento di un apparecchio domestico. Il che vale evidentemente ad escludere la responsabilità del proprietario locatore.
Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 2014, n. 5643