Osserva la Suprema Corte in tema di multiproprietà:
«nuove esigenze di carattere economico – sociale sono alla base della nascita della multiproprietà immobiliare, caratterizzata dal diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti.
Tale fenomeno è stato comunemente ricostruito in dottrina in termini di trasferimento, da parte del soggetto proprietario di un determinato complesso immobiliare, di una quota di comproprietà di una stessa unità immobiliare compresa in tale complesso ad ogni singolo acquirente con il vincolo perpetuo di uso turnario tra i vari acquirenti in periodi predeterminati e ciclici con vincolo di immodificabilità della destinazione e di indivisibilità della cosa.
È stato poi evidenziato […] un riferimento costante alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio.
Non appaiono invece appaganti altre ricostruzioni dell’istituto della multiproprietà sollecitate dalla novità della tendenza all’adozione nella realtà economico – sociale del criterio turnario per regolare il godimento tra più soggetti di un determinato bene […] in quanto in evidente contrasto con il principio vigente nel nostro ordinamento giuridico del “numerus clausus” dei diritti reali[…].
[…] queste premesse sistematiche […] inducono ad attribuire decisivo rilievo alla individuazione della quota come concreta ed effettiva entità della partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell’alloggio oggetto di comproprietà »
Nel caso di specie, relativo all’impugnazione di un contratto preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, ha pertanto errato il giudice di merito omettendo di considerare che la misura della partecipazione di un dato soggetto alla multiproprietà può essere espressa soltanto dalla individuazione della rispettiva quota di pertinenza.
Atteso che è principio generale di diritto civile formalizzato nella norma dell’art. 1346 c.c. quello per cui il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, laddove il contratto preliminare sia carente dell’indicazione della quota del “multiproprietario” nella sua effettiva misura ovvero dei criteri per la sua determinazione millesimale, lo stesso deve considerarsi nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto».