Qualora l’impresa venditrice dell’immobile ometta di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità, adempimento cui pure si era espressamente obbligata, il diritto dell’acquirente all’indennizzo da mancato rilascio del certificato di che trattasi si prescrive decorso il termine di dieci anni dalla stipula del contratto di compravendita o dalla fissazione da parte del giudice di un diverso termine per adempiere (Cfr. Cass. civ. 26509/06).
Ed infatti il mancato rilascio del certificato di abitabilità costituisce non già un illecito, ma un inadempimento contrattuale, essendo la relativa obbligazione connaturale alla destinazione abitativa dell’immobile alienato e viepiù specificamente assunta con il contratto di vendita.
Scaduto tale termine deve escludersi che l’inadempimento abbia carattere permanente, essendo la permanenza categoria omogenea all’illecito, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione del diritto succedaneo al risarcimento o all’indennizzo per il mancato rilascio della certificazione di abitabilità.