Le Sezioni Unite civile, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo il quale la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956, n. 2, c.c.) si giustifica sulla particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, sicché, nel regime previsto dal legislatore del 1942, nel quale il contratto d’opera professionale è caratterizzato dalla personalità della prestazione, non è opponibile alle società che esercitino attività di tipo professionale.
Art. 2956 Codice Civile
Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese