La rinuncia alla prescrizione costituisce un diritto personalissimo dell’imputato che è a questi personalmente ed esclusivamente riservato tanto che la Corte Costituzionale ebbe modo di dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 157 c.p. vigente ratione temporis per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per l’amnistia, non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall’imputato.
Il testo della norma oggi vigente, così come successivamente modificato dalla legge n. 251 del 2005, ha recepito il dettame della Consulta espressamente prevedendo al penultimo comma che “la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato” e ciò anche quando – stando al principio di diritto contenuto nella sentenza in commento – la prescrizione “sia stata già dichiarata con sentenza se l’imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione”.
Del resto, si è già avuto modo di osservare che, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito va privilegiato sia in presenza di prova dell’innocenza dell’imputato, che nel caso in cui manchi del tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non soltanto quando dagli atti ri-sulti la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, ma anche in difetto della prova della colpevolezza a suo carico (Sez. V n. 25648/ 2008; Sez. V n. 17382/2005).