La direttiva CEE n. 82/86, di modifica delle direttive CEE nn. 75/362 e 75/363, riconosce al medico una borsa di studio per la durata legale del corso di specializzazione.
Trattandosi di somme da corrispondersi annualmente, il diritto a percepire l’importo annuo della borsa di studio si prescrive, in mancanza di idonei atti interruttivi, con il decorso di un quinquennio dalla data in cui il rivendicato diritto è sorto, cioè dalla conclusione di ciascun anno di corso o, al più tardi, per i corsi conclusi prima dell’anno accademico 1992, dalla data in cui il diritto stesso è stato definitivamente negato, considerato che con il D.Lgs. 8.8.1991 n. 257 lo Stato italiano, nel recepire le direttive suddette, ha riconosciuto la spettanza di tale diritto solo dall’anno 1991/1992 e non con effetto retroattivo.