I prestanome dei conti correnti bancari, che figurano come intestatari del rapporto mentre il conto è effettivamente gestito da un familiare o da terzi, rispondono sempre personalmente per gli illeciti compiuti da chi materialmente gestisce il conto, anche se completamente ignari delle operazioni scorrette.
Con la sentenza n. 8127 del 3 aprile 2009 la Cassazione ha delimitato l’ambito di operatività dell’intestazione fiduciaria, sottraendo da questo istituto tutti i casi in cui, anche per motivi commerciali, ci si intesti il conto bancario di fatto gestito da un parente.
«Qualora un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioè con l’intesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dell’altro soggetto, che costui avrà in concreto la gestione del conto e che essa sarà, però, utilizzati per lo svolgimento di un’attività lecita di detto soggetto, l’intestatario del conto (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto da parte di quel soggetto della finalizzazione dell’utilizzo del conto corrente esclusivamente all’esercizio di detta attività, conforme agli accordi presi.
Ne consegue che, qualora l’intestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto (astenendosi, come nella specie, dal controllare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli all’altro soggetto, firmando assegni in bianco che venivano riempiti dal medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse l’importo accreditato), e l’altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi, l’intestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi per effetto dell’illecito».
Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2009, n. 8127