Cassazione civile, sez. V tributaria, gennaio 2009, n. 2109
Così come già affermato più volte dalla Suprema Corte in tema di benefici fiscali relativi all’acquisto della “prima casa”, nel caso di acquisto di un fabbricato o di un appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro coniuge ne diviene comproprietario per volere di legge, ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali eventualmente contemplate in relazione all’acquisto della cosiddetta prima casa, anche se personalmente sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (cfr. Cass. civ. 14237/2000).
In particolare nel caso di specie, relativo all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 2 del D.L. n. 12/1985 – che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta pari al 2% del valore dell’immobile per le compravendite effettuate fino al 31 dicembre 1985, termine successivamente prorogato – è stato richiesto alla S.C. se il requisito della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile sia soddisfatto dalla circostanza che l’immobile risulti adibito ad abitazione familiare, ancorché uno dei coniugi non abbia la residenza in detto comune.
A tal proposito è stato osservato come i coniugi non siano tenuti ad una comune residenza anagrafica bensì alla coabitazione (art. 143 c.c.) quindi una interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica) che sia conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento idoneo a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.
Considerata altresì l’ampia tutela accordata dalla Costituzione alla famiglia – quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi – anche la norma tributaria va letta ed applicata privilegiando gli interessi della famiglia, ragion per cui ai fini della concessione dei benefici fiscali vanno presi in considerazione i requisiti sussistenti in capo all’entità famiglia e non ai singoli coniugi.
In conclusione è stato affermato che il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra i coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare.
Cassazione civile, sez. V tributaria, gennaio 2009, n. 2109