Il procacciatore d’affari può avere diritto alla doppia provvigione ovvero sia dalla parte conferente incarico che dalla controparte contrattuale
«È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l’attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell’altro contraente.
Se è vero che, di norma, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale “normale” assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo.
Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell’attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l’incarico (Cass. n. 12651 del 2020; Cass. n. 14582 del 2007)»
Cassazione civile, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 2594