«Ai sensi sia dell’art. 80, comma 3, codice processo amministrativo, sia del previgente art. 24, secondo comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, la decorrenza dei termini per la prosecuzione di un giudizio interrotto ha come riferimento iniziale la “data di conoscenza legale dell’atto interruttivo”, in conformità al principio, secondo cui l’interruzione del giudizio è conseguenza automatica dell’evento, a cui la legge collega tale effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice al riguardo (così Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 6730); e, pertanto, in tale contesto il “dies a quo” del termine per la riassunzione decorre non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l’evento interruttivo, ma dalla data in cui detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell’intervenuta pronuncia di interruzione, non bastando nemmeno la presenza del legale della parte interessata all’udienza in cui è avvenuta la dichiarazione di morte (così Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2010, n. 9608; Cons. giust. amm. sic., 29 aprile 2013, n. 421)».
Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2713