La domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio civile (Legge Pinto L. 89/2001)può essere disattesa qualora il processo sia estinto ex art. 393 c.p.c. a causa della tardiva riassunzione.
Con la decadenza l’ordinamento impone l’esercizio di una data attività entro un termine perentorio e la funzione preclusiva, salvo specifiche ed eccezionali previsioni di legge, non può incontrare deroghe, che, inevitabilmente, ne negherebbero l’essenza e la ragion d’essere.