Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2020, n. 24472
Procura alle liti: l’elencazione degli atti contenuta nell’art. 83 c.p.c. ed a cui può essere apposta non è tassativa. La procura deve però riferirsi sempre ad atti processuali.
L’elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta, a norma dell’art. 83 c.p.c., la procura alle liti deve ritenersi non tassativa. Ciò non significa tuttavia che non debba pur sempre trattarsi di atti determinanti l’ingresso della parte in giudizio, ossia di atti lato sensuprocessuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l’inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa (v. Cass. 8/8/1997, n. 7397).
L’art. 83 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (risultante dalla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), dopo avere stabilito nel comma 1 che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, dispone nel comma 2 che la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel comma 3, poi, aggiunge che ”la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”, specificando che “in tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore”.
Risulta evidente che il riferimento normativo della particolare disciplina recata dal comma 3, della citata norma è sempre ad atti processuali.
Il concetto ispiratore posto a base dell’elencazione compiuta dall’art. 83 c.p.c., è quello dell’atto processuale determinante l’ingresso della parte nel giudizio. La natura processuale dell’atto ne comporta e ne rivela l’inerenza a quello specifico processo e diventa pertanto componente essenziale della specialità della procura resa così idonea a conferire al difensore gli specifici poteri di cui all’art. 84 c.p.c., in relazione al processo medesimo.
In questa prospettiva deve essere condiviso l’orientamento della giurisprudenza che considera non tassativa l’elencazione degli atti processuali, sui quali può essere apposta la procura speciale alle liti, contenuta nell’art. 83 c.p.c., comma 3, purché l’atto sia depositato al momento della costituzione in giudizio (v. l’art. 125 c.p.c.) e la controparte non abbia sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità del mandato (così Cass. 23/06/1988, n. 4279).
Occorre, però, che si tratti pur sempre di “atto processuale”, sia pure nella nozione lata, riferita cioè a qualunque elemento del processo di realizzazione della tutela giurisdizionale (v., in motivazione, Cass., n. 4279 del 1988 già richiamata).
Diversamente opinando, si andrebbe oltre lo schema normativo descritto dalla citata norma, il cui precetto resterebbe sostanzialmente eluso.
Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2020, n. 24472