Nel caso di procura alle liti rilasciata a due difensori, con conferimento di poteri agli stessi da esercitarsi anche disgiuntamente, ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all’altro difensore.
Come precedentemente affermato in Cassazione civile, sez. lavoro, 8 maggio 2003, n. 7021, è del tutto irrilevante la natura congiunta o disgiunta del mandato ai fini della autenticazione della sottoscrizione della procura medesima, atteso che la certificazione ad opera del difensore non comporta esercizio di attività defensionale ma costituisce esercizio di un potere eccezionalmente attribuito al difensore stesso, sicché la sottoscrizione può essere certificata efficacemente anche da uno solo dei difensori, anche nell’ipotesi di mandato congiuntivo.
Cassazione civile, sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 25592