Corte di Giustizia UE, 14 giugno 2017, C. 422-16
I prodotti puramente vegetali, ad esempio alla soia, non possono essere commercializzati con denominazioni, come latte, crema di latte, panna, burro, formaggio e yogurt, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale. Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione.
Sono quindi vietate denominazioni come “latte di soia” o al “formaggio tofu”.
La normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari (Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) riserva, in linea di principio, la denominazione latte unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste, tale normativa riserva le denominazioni come crema di latte o panna, chantilly, burro, formaggio e yogurt, unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.
Le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso né della soia né del tofu.
La Corte precisa che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione non influisce su tale divieto.
La Corte aggiunge, inoltre, che tale interpretazione della normativa di cui trattasi non confligge né con il principio di proporzionalità né con il principio di parità di trattamento.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Corte osserva in particolare che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore.
Eccezioni
Fra le eccezioni figurano il prodotto tradizionalmente denominato «crème de riz» in francese. Allo stesso modo, tra dette eccezioni, è ammessa esplicitamente, a certe condizioni, anche l’utilizzazione, nella denominazione inglese di un prodotto, del termine inglese «cream» con un termine complementare, in particolare per designare bevande alcoliche o zuppe. L’elenco delle eccezioni si trova nella decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio
Corte di Giustizia UE, 14 giugno 2017, C. 422-16