La produzione in giudizio civile di documenti contenenti dati personali è consentita se necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa
La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita se necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza.
Tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, deve comunque essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.
In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi dell'art. 24, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento.
Inoltre tale diritto all’utilizzazione di detti dati non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata.
Nella fattispecie, nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti di un ex dipendente, è stato ritenuto legittimo il recupero di corrispondenza riservata del lavoratore (conversazioni Skype) recuperate da computer aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro e dopo che erano state cancellate dal disco rigido del computer.