É costituzionalmente illegittima la previsione dell’art. 25 della legge n. 240/2010 che esclude l’applicabilità della norma di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a professori e ricercatori universitari e dispone che i provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadano alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
In altri termini è incostituzionale l’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) laddove stabilisce che la possibilità per i pubblici dipendenti che ne facciano domanda di essere trattenuti in servizio per un biennio oltre il normale limite per il collocamento a riposo non si applica ai professori e ricercatori universitari e che i provvedimenti adottati dalle Università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della legge censurata, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
Il dettato della norma censurata, precludendo a professori e ricercatori universitari la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell’amministrazione di appartenenza, si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Inoltre, osserva la Corte, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell’ambito dell’istruzione universitaria è pur vero che il perseguimento di questo obiettivo deve essere bilanciato con l’esigenza, a sua volta riconducibile al buon andamento dell’amministrazione e perciò nello schema del citato art. 97 Cost., di mantenere in servizio – peraltro per un arco di tempo limitato – docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici settori ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.