Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2019, ord. n. 16288
Il progettista viola gli obblighi informativi posti a proprio carico se, senza portare a termine correttamente il proprio incarico, si disinteressa della fine del suo mandato, non avvisando il committente della necessità di presentare la comunicazione della fine dei lavori prima della scadenza della DIA.
Ancor più grave la sua condotta se certifichi la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
In mancanza della presentazione del modulo di fine lavori, nel quale si attestal’ultimazione, anche solo parziale, delle opere oggetto di autorizzazione, e per di più in assenza di tempestivo aggiornamento catastale in relazione ai lavori eseguiti, non è possibile accertare la regolarità del bene immobile ai fini della sua commerciabilità.
Si è infatti osservato che le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l’accertamento, da parte dell’amministrazione comunale, dell’inizio e del completamento dell’intervento edilizio nei termini e consentire una tempestiva verifica sull’attività posta in essere e non rappresentano, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dall’art. 27 e segg. Testo Unico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, 15.01.2018 n. 1456; Corte di Cassazione, Sez. III penale, 03.05.2013 n. 19110).
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Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2019, ord. n. 16288