Giro di vite sulla sicurezza nei cantieri, ne è responsabile – se non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche del caso – il proprietario dell’immobile che abbia commissionato la realizzazione di lavori, espondendosi ad una condanna penale in caso di infortunio.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura che si opponeva all’assoluzione per il reato di omicidio colposo di cui era accusato il committente dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato in relazione al decesso dell’operaio impiegato (in nero) allo scopo, caduto da un’altezza di quindici metri, senza che fosse stata predisposta alcuna protezione o impalcatura.
Secondo la Procura ricorrente il committente sarebbe responsabile di culpa in eligendo nonché titolare di una posizione di garanzia per cui, nell’ambito degli obblighi derivanti dalle norme di prevenzione degli infortuni, lo stesso risponderebbe in mancanza di un appaltatore fornito di capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle misure antinfortunistiche.
Rinviata dunque la causa al giudice d’appello affinché chiarisca se il committente i lavori, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste fossero eseguite, rimanendo quindi garante della salvaguardia dell’incolumità dell’operaio.
Cassazine penale, sez. IV, 21 settembre 2009, n. 36581