TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 aprile 2008, n. 449
Il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite non dispiega effetti nel procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente.
Con il ricorso, nella specie respinto, si avversava una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio inflitta, ai sensi dell’art. 6.3 n. 3 del DPR 737/1981, ad un ispettore di polizia, per avere questi gravemente denigrato un suo superiore ed offeso il decoro dell’Amministrazione di appartenenza. Fra le altre doglianze si eccepiva, quale motivo di censura della contesa sanzione, l’illegittimità dell’impianto accusatorio, perché basato sull’uso illegittimo di intercettazioni ambientali acquisite nell’ambito di un procedimento penale al quale era del tutto estraneo il ricorrente.
Tali prospettazioni vengono tuttavia disattese dal TAR di Pescara il quale rammenta che il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, codificato dall’art. 191 CPP, opera nel in ambito penale, sicché esso non dispiega effetti nel procedimento disciplinare attivato dalla PA nei confronti del proprio dipendente; procedimento per il quale ogni dato idoneo a fondare un determinato convincimento è utilizzabile, posto che il sistema sanzionatorio non conosce il principio di tipicità delle fonti di prova.
Per altro verso, è degno di nota il capo della sentenza con il quale si dichiara inammissibile la -pure elevata- censura di inesistenza dell’illecito disciplinare oggetto di controversia. Censura che, ad avviso del Collegio, erroneamente, impinge nel merito del giudizio sulla gravità dell’infrazione commessa. Sul punto, il TAR esplicita la propria adesione al principio giurisprudenziale secondo il quale è rimesso esclusivamente alla PA il potere di valutare la rispondenza della condotta tenuta dal proprio dipendente ai canoni di lealtà ed ai doveri di istituto, con il solo limite, questo sì sindacabile in sede giurisdizionale, della manifesta illogicità nel caso in esame non riscontrata (cfr. TAR Lazio Latina, 20.4.2004, n. 222).
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 aprile 2008, n. 449