Non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.
«la condanna al pagamento di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, tenuto conto della natura accessoria della richiesta di cui all’art. 539, comma 2, cod. proc. pen., rispetto alla condanna generica pronunciata ai sensi del comma 1 dell’articolo ora citato e del carattere incidentale dello strumento, non può essere qualificata come statuizione parziale, definitiva in parte qua. Anzi, la precipua funzione anticipatoria della provvisionale, rispetto alla successiva liquidazione integrale del danno, consente di rilevare che la stessa soggiace alla clausola rebus sic stantibus, in relazione alla dimensione dinamica che deve annettersi alla locuzione normativa, che fa riferimento ai «limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova». La provvisionale è ontologicamente funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno, in favore della parte civile, insorte per effetto della durata del processo. Rispetto al delineato ambito funzionale dell’istituto resta estranea la diversa questione, data dalla dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, fronteggiabile con lo strumento del sequestro conservativo ex art. 316, comma 2, cod. proc. pen. É, pertanto, l’aggravamento delle condizioni del creditore danneggiato che legittima la parte civile ad avanzare, per la prima volta, nei confronti dell’imputato debitore, la richiesta di provvisionale nel giudizio di appello, avvalendosi dell’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto generatore del danno contenuto nella condanna generica pronunciata dal primo giudice; ciò in quanto la clausola rebus sic stantibus è permeabile rispetto al verificarsi di fatti nuovi, insorti nella sfera del danneggiato, in grado di incidere sulla futura liquidazione definitiva del danno.
La statuizione resa dal giudice di secondo grado, con la quale venga modificata la somma già liquidata a titolo di provvisionale, in favore della parte civile non impugnante, non si pone, pertanto, in contrasto con i principi civilistici che presiedono all’esercizio dell’azione civile nel processo penale»
Massima tratta da: Estratto della sentenza