Non occorre la pubblicazione in luogo aperto al pubblico della domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativamente ad un impianto di incenerimento rifiuti.
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 11.5.2005 n. 133, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico e, comunque, presso la sede del Comune territorialmente competente, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente.
Qualora si proceda al mero aggiornamento di un precedente e favorevole parere di compatibilità ambientale, non vi è una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’impianto né una variante sostanziale dello stesso, in quanto viene in rilievo un mero approfondimento del parere di compatibilità ambientale già reso, per cui è sufficiente la pubblicazione della decisione conclusiva del procedimento concernente l’aggiornamento, mentre non necessita la pubblicazione della domanda con la quale si è dato avvio al procedimento medesimo.
Art. 15 DPR 133/2005 Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
[…]
2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente. La decisione dell’autorità competente, l’autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità.[…]
Consiglio di Stato, sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4935