Di particolare interesse la decisione del Consiglio di Stato sez. V, del 05.02.2009 n. 638 che, nel caso di specie ha accolto il ricorso in appello di un Comune della Campania che aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, di annullamento del provvedimento adottato dal Comune di Giugliano, relativo ad un concorso per l’assunzione di 18 vigili urbani, nella parte in cui aveva integrato la procedura selettiva con una seconda prova scritta, mentre il bando di concorso ne aveva prevista espressamente una sola.
Il Consiglio di Stato nell’accogliere l’appello ha ritenuto inoltre legittima l’integrazione del bando perché debitamente pubblicata, nelle stesse forme previste per la comunicazione dell’originario bando di concorso e con contestualmente riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
I Giudici infatti nella motivazione hanno ritenuto che non sussiste alcuna lesione dei diritti del ricorrente che invece aveva lamentato la mancanza di una necessaria comunicazione personale agli originari partecipanti alla procedura .
La sentenza ,di particolare rilevanza nel pubblico impiego contrattualizzato si conforma ad un indirizzo conforme della stessa Sezione che ha costantemente affermato che la pubblicazione nell’albo di un comune di delibere con le quali si modifica la precedente disciplina prevista in un bando di concorso interno, costituisce la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute. (Avv. Danza).
Massima tratta da: Laprevidenza.it
Consiglio di Stato, sez. V, 5 febbraio 2009 n. 638