Due medici veterinari adiscono il TAR delle Marche per farsi riconoscere il diritto alla regolarizzazione della loro posizione previdenziale connessa all’esistenza di un rapporto di pubblico impiego intercorso con una ASL nel periodo antecedente il loro formale inquadramento in ruolo. Tuttavia il servizio prestato, inerente la vigilanza veterinaria sulle macellazioni, è stato espletato, a suo tempo, in forza di convenzioni stipulate in esecuzione di atti deliberativi configuranti il controverso rapporto come di lavoro autonomo.
Essendo rimasti tali atti inoppugnati, Il TAR respinge il ricorso con il rilievo che l’accertamento giudiziale dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della PA non è proponibile se l’interessato non abbia tempestivamente impugnato gli atti che qualificano detto rapporto, difformemente, come lavoro autonomo ex art. 2222 CC; difatti, la pretesa sostanziale nella specie fatta valere, in quanto diretta all’accertamento una diversa posizione giuridica ed economica, si collega ad una posizione di interesse legittimo, attesa la natura autoritativa del potere con cui l’Amministrazione disciplina il suo assetto organizzativo e funzionale.