La parte risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, ma che abbia visto disattese in tale sede questioni pregiudiziali all’esame del merito, ove non intenda abbandonare le questioni pregiudiziali proposte, è onerata di riproporle gravando la sentenza con appello incidentale e non già a mezzo di mera costituzione nel giudizio di impugnazione ex art. 346 CPC.
Tale principio è stato affermato nel caso in commento, attinente ai benefici assistenziali per malattia professionale, in relazione ad un’eccezione di prescrizione delle prestazioni assicurative respinta dal primo Giudice e riproposta dall’INAIL con la memoria di costituzione in appello, senza apposito gravame della sentenza in parte qua.