Gli amministratori di più condomini compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio.
“Gli amministratori di più condomini di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un’obbligazione contratta dall’amministratore dello stesso, né possono far valere l’obbligo di manleva assunto da quest’ultimo nei confronti ed a beneficio del supercondominio garantito”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte il cosiddetto supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto.
Ne consegue che il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c., è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all’edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomini, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279; Cass. Sez. 2, 26/08/2013, n. 19558).
Non opera, pertanto, tra amministratore del supercondominio ed amministratori dei condomini che in esso siano compresi alcun principio di “rappresentanza reciproca” e di “legittimazione sostitutiva”, sul presupposto che l’interesse per il quale il singolo amministratore di condominio agisce è comune a tutti i condomini facenti parte del più ampio complesso immobiliare.
Massima tratta da: Estratto della sentenza