La Corte, nel ribadire che, ai fini della concessione della liberazione condizionale, è necessario che il condannato dia prova della intervenuta emenda, ha ritenuto corretta la decisione con la quale il tribunale per i minorenni aveva rigettato la richiesta di una condannata sul rilievo che la stessa, con la sua condotta altalenante e la mancanza di un effettivo senso di colpa, non aveva dato “prove effettive e costanti di buona condotta” che consentissero di formulare un giudizio positivo.
I giudici di legittimità hanno tra l’altro osservato che l’istanza era stata avanzata dalla condannata al dichiarato scopo di evitare, raggiunta la maggiore età, il suo trasferimento in un carcere per adulti, così da potersi avvicinare, attraverso il suo inserimento in una struttura terapeutica, al traguardo di emenda, traguardo che invece costituiva proprio – ha sottolineato la Corte – il presupposto necessario per ottenere il suddetto beneficio.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. I, 26 aprile 2006, n. 18486