In tema di reati tributari l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 comma 1 n. 4 c.p.), non può trovare applicazione in quanto l’interesse protetto non è il patrimonio dello Stato ma il suo diritto alla imposizione e riscossione dei tributi, diritto di rango costituzionale, per cui tutti i cittadini hanno l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Non mancano, tuttavia, affermazioni di portata più generale in forza delle quali l’attenuante di cui all’ art. 62 comma 1 n. 4 c.p. troverebbe applicazione per ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a condizione che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell’evento dannoso o pericoloso (in questi termini Sez. V, n. 43342 del 19 ottobre).
Cassazione penale, sez. III, 24 febbraio 2014, n. 8677