Compie reato, segnatamente “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” (art. 388 c.p.), il coniuge affidatario del minore che impedisce all’altro di tenere con sé il figlio durante il periodo di vacanza stabilito dal magistrato.
Ed infatti soggiace alla pena prevista dalla norma anche chi “elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci”, intendendosi con il termine “eludere” la condotta di colui che frustri ovvero renda vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della madre, alla quale era affidato bambino, di far si che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito.
Ricorda in ogni caso la Corte che “rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore”.
Cassazione penale, sez. VI, 8 luglio 2009, n. 27995