Incorrere nel reato di cui all’art. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali chi pubblica su una chat-line pubblica il numero di cellulare di altra persona senza il suo consenso.
La norma assoggetta infatti alla sanzione penale “chiunque” ovvero indistintamente tutti i soggetti entrati in possesso di dati altrui, i quali sono tenuti a rispettare la normativa in tema di privacy, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati, senza che rilevi la modalità – anche casuale – attraverso la quale i dati siano stati acquisiti bensì esclusivamente la loro indebita diffusione.
Quanto al danno prodotto da una tale condotta lo stesso deriva dal natura intrinsecamente privata del numero di telefono di utenza cellulare tanto è vero che solitamente negli elenchi telefonici pubblici figura solo il numero telefonico pubblicabile e mai quello di un’utenza cellulare, a meno che il suo titolare non vi abbia consentito.
Cassazione penale, sez. III, 1 giugno 2011, n. 21839