Nell’ambito della disciplina privatistica dell’appalto, mentre è preclusa al committente la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento dell’appaltatore, non essendo egli titolare di poteri di autotutela, l’esercizio del diritto di recesso unilaterale del committente, previsto dall’art. 1671 c.c., non è subordinato a particolari presupposti, ma può aver luogo per qualsiasi causa.
L’accertamento della causa di recesso non è neppure richiesto ai fini della legittimità del recesso, non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore alla realizzazione dell’opera o allo svolgimento del servizio, la cui prosecuzione risponde esclusivamente all’interesse del committente (cfr. Cass., sez. II, 2 maggio 2011, n. 9645; 24 aprile 2008, n. 10742; 29 luglio 2003, n. 11642).
Art.1671 Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Cassazione civile sez. I, 13 ottobre 2014 n. 21595