Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n. 26276
Reclamo contro sentenza di fallimento: il termine per la costituzione in giudizio è perentorio ma se non rispettato non viene meno il diritto all’opposizione.
«Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dalla Legge Fallimentare, art. 18., il termine per la costituzione della parte è perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese (Cass. 12986/2009, 2235/2017)».
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n. 26276