La Corte Costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice».
La decisione prende le mosse da una duplice considerazione.
In primo luogo è stata ravvisata un’incoerenza di sistema laddove, avuto conto della medesima ratio ispiratrice (che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni) dei procedimenti di istruzione preventiva e di tutela cautelare, solamente questi ultimi siano soggetti a reclamabilità.
In secondo luogo è stata ravvisata una disuguaglianza di trattamento tra le parti processuali nell’impossibilità di impugnare il provvedimento di rigetto di istruzione preventiva. Se, infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all’ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile.