Ai sensi dell’art. 66 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario.
L’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6, prf. 1, della CEDU e con l’art. 111, primo comma, Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo.
Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66, comma 1 fa divieto, in via generale, ai soggetti obbligati a richiedere la registrazione, di rilasciare originali, copie od estratti degli atti soggetti all’imposta prima che gli stessi vengano registrati.
La disposizione, tuttavia, non si applica, ai sensi del successivo comma 2, n. 2, agli originali, copie ed estratti di sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali … che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 522/02, che ha esteso l’esenzione anche al rilascio di originali, copie od estratti di sentenze od altri provvedimenti giurisdizionali che debbano essere utilizzati per procedere all’esecuzione forzata, ha chiarito che l’inadempimento dell’obbigazione tributaria non può avere l’effetto di precludere lo svolgimento o la conclusione del processo di cognizione, fatto salvo l’obbligo per il cancelliere di comunicare all’ufficio del registro l’esistenza degli atti non registrati.
Art. 66 DPR 131/1986
Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.
1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c) , possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
b) agli atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell’art. 65;
c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
d) alle copie degli atti occorrenti per l’approvazione od omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici (1).
3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull’originale, sulla copia o sull’estratto rilasciati prima della registrazione l’indicazione dell’uso. (2)(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 2010, n. 198 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 24), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 novembre 2002, n. 522, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo , nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata.
Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2012, n. 14393