«La ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione, si attua, nel rispetto dell’art. 31, 1° comma, lett. d) della legge n. 457/78, mediante interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell’edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della medesima, e alla relativa tutela ripristinatoria, non essendo concesso ai regolamenti locali di incidere, neppure indirettamente attraverso la previsione di soglie massime d’incremento edilizio, sulle anzidette nozioni normative e sui rimedi esperibili nei rapporti interprivati».