Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2016, n. 2098
La condanna per il reato di ingresso ovvero trattenimento in Italia in violazione delle norme sull’immigrazione previsto dall’art. 10-bis del testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), trattandosi di reato contravvenzionale, non rientra fra le cause ostative all’emersione del lavoro dell’extracomunitario ossia alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in posizione irregolare, ai sensi del decreto legislativo n. 109/2012. Per la stessa ragione non è ostativa neppure l’espulsione disposta dal Giudice di Pace in applicazione dell’art. 16 dello stesso testo unico, quale misura alternativa alla pena pecuniaria, nella specifica ipotesi dell’art. 10-bis citato.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2016, n. 2098