A seguito dell’impugnazione del licenziamento del dirigente sindacale con decisione favorevole a quest’ultimo ed ordine di reintegrazione del medesimo, non ottempera all’ordine giudiziale di reintegrazione l’imprenditore, il quale, pur versando al lavoratore illegittimamente licenziato la retribuzione e permettendogli di recarsi in azienda per l’espletamento dell’attività sindacale, non gli consenta, tuttavia, di riprendere il proprio lavoro. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la sanzione al Fondo adeguamento pensioni ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori ovvero al versamento per ogni giorno di ritardo (secondo il testo vigente al momento in cui si scrive) di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Cassazione civile, sez. lavoro, 18 giugno 2012, n. 9966