«In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 47, – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione – in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione, ancorchè il tempo decorso possa essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata”, che l’art. 17 del medesimo decreto richiede per l’iscrizione nell’albo (sez. un. 12 dicembre 2012, n. 22785, e 12 maggio 2008, n. 11653)».
Cassazione civile, sez. unite, 19 maggio 2014, n. 10921