Cassazione penale, sez. IV, sent. 20 maggio 2013, n. 21628
Con la sentenza in esame la Cassazione ha solennemente statuito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in materia di rischi ed infortuni sul lavoro “non dà luogo ad alcuna esenzione di responsabilità del datore, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.
La responsabilità penale del datore di lavoro può essere infatti esclusa solo in presenza di una puntuale delega inerente le specifiche funzioni di datore di lavoro per la sicurezza, la quale “comporta il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro”. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tuttavia un soggetto non titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto
all’osservanza della normativa antinfortunistica, privo di poteri
decisionali propri, che agisce come semplice ausiliario del datore di
lavoro, coadiuvandolo nelle funzioni di prevenzione degli infortuni, pertanto la sua designazione non equivale affatto ad una delega di funzioni che, per essere riconosciuta come tale, deve soddisfare i requisiti indicati dall’art. 16 d.lgs n. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza), quali, ad esempio, il trasferimento di poteri deliberativi, di organizzazione, gestione e controllo e nel riconoscimento di un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Ove tali criteri non possano ritenersi integrati, la nomina del responsabile per la sicurezza e la prevenzione non determina alcuna esenzione di responsabilità del datore di lavoro, che rimane l’unico e diretto destinatario, per la posizione di garanzia derivante dalla sua qualifica, degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni.
Cassazione penale, sez. IV, sent. 20 maggio 2013, n. 21628