Il notaio inosservante dell’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari preliminarmente alla stipula di un contratto di compravendita immobiliare non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’articolo 2236 del Codice Civile.
Tale norma trova infatti applicazione solo con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o relativa ad aspetti nuovi e di speciale complessità, tali da richiedere un impegno e una preparazione superiori alla media, mentre la consultazione dei registri immobiliari rientra negli obblighi esigibili dal notaio in base alla normale diligenza.
Piuttosto la mancata verifica di iscrizioni ipotecarie è riconducibile alla mera violazione del dovere di normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.
Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22398