La ragazza muore soffocata da una sciarpa alla guida del go-kart: la responsabilità penale è del titolare del kartodromo.
Questo è quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 2343/14 del 20 gennaio 2014 di fronte al caso di una ragazza che muore all’interno di un kartodromo, soffocata dalla sciarpa che si impiglia negli ingranaggi del motore, mentre si trova alla guida di un go-kart.
La Corte ha respinto il ricorso del titolare/gestore del kartodromo e del responsabile della pista, confermandone la condanna, per omicidio colposo, dichiarata dalla Corte d’Appello.
Nello specifico ritiene la Suprema Corte che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, oltre che in forza del principio del neminem laedere, in forza dell’art. 2051 cod. civ, per la sua qualità di custode delle cose. Ritiene inoltre la corte che l’attività svolta nell’ambito del kartodromo è riconducibile alle attività da definirsi pericolose di cui all’art. 2050 c.c e pertanto il gestore dell’impianto sarà responsabile civilmente qualora non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso.
Nel caso in esame inoltre la Cassazione ha individuato nel kartodromo un luogo di lavoro; ne consegue che in fase di redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale, con l’individuazione dei pericoli e delle misure di sicurezza da individuare, avrebbe dovuto essere inserito il divieto di indossare indumenti quali sciarpe ed altri, suscettibili di impigliarsi negli ingranaggi dei motori.
Quindi non solo è stata richiamata la violazione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 D.lvo n. 626 del 1994, non sono neppure rispettate le linee guida dettate dal comune buonsenso che impongono la sottoscrizione di un modulo contenente le prescrizioni da seguire in caso di noleggio.
In conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto che la morte della ragazza si è verificata per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti considerando tale inosservanza come colpa specifica(ex art. 43 cod. pen.); è stata inoltre riconosciuta la circostanza aggravante, ex art. 589c.p.(omicidio colposo) comma secondo, e 590c.p.(lesioni personali colpose)comma terzo, su chi avrebbe dovuto rispettare questi obblighi.