Laddove in azienda vi sia un responsabile della sicurezza (sia, o meno, il datore di lavoro), è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche, attivandosi operando un controllo – come è stato detto in altre pronunce – fino alla pedanteria affinché i lavoratori assimilino le norme antinfortunistiche nella ordinaria prassi di lavoro (cfr. Cass. Civ. n. 27738/2011).
Quindi è rilevante accertare ai fini dell’irrogazione di eventuali sanzioni per violazione degli obblighi imposti dalla legislazione in materia (nella fattispecie omissione della prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni) se in azienda vi sia stato, o meno, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest’ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cassazione penale, sez. III, 30 agosto 2012, n. 33521