Cassazione civile, sez. lavoro, 6 giugno 2011, n. 12209
«In materia di trattamento previdenziale gli enti previdenziali privatizzati, nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure differenti, fermo restando il sistema retribuivo di calcolo della pensione e la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo al contempo la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all’art. 21 della Legge n. 570/80 …, senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e della sicurezza giuridica».
Nella specie la questione riguardava la restituzione dei contributi versati in favore della Cassa Forense quantomeno fino alla data del 30 novemnre 2004 ovvero fino all’entrata in vigore delle modificazioni apportate all’art. 4 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel testo risultante dalla delibera 28 febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi della Legge n. 335 del 1995, art.2, commi 25 e 26 ed approvata dai Ministeri vigilanti. La questione era stata già affrontata e risolta con sentenza n. 24202/2009.
Nella specie la questione riguardava la restituzione dei contributi versati in favore della Cassa Forense quantomeno fino alla data del 30 novemnre 2004 ovvero fino all’entrata in vigore delle modificazioni apportate all’art. 4 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel testo risultante dalla delibera 28 febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art.2, commi 25 e 26 ed approvata dai Ministeri vigilanti. La questione era stata già affrontata e risolta con sentenza n. 24202/2009.
Cassazione civile, sez. lavoro, 6 giugno 2011, n. 12209