In tema di restituzione nel termine ex art.175 cod.proc.pen., secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte “Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché incombe all’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito” (cfr. ex multis Cass,pen.sez. 2 n.49179 dell’11.11.2003; conf.Casssez.2 n.48243 dell’ll.ll-2003). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “Non costituisce forza maggiore, e quindi non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale, il mancato o inesatto adempimento dell’incarico da parte del difensore di fiducia, consistente nell’omessa informazione dell’avvenuta notifica, quale che sia la causa dell’inadempimento, e quindi se pure essa sia ascrivibile ad un grave stato morboso che ha indotto il difensore all’abbandono dell’attività, perché in ogni caso incombe sull’imputato l’onere di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito al difensore” (cfr.Cass.se2. 2 n.12922 del 9.3.2007).
Massima tratta da: Estratto della sentenza
Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2015, n. 24922