Alla rettificazione di sesso di una persona sposata dovrebbe seguire la possibilità di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata.
La Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso, di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed i doveri della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.
In via consequenziale, è costituzionalmente illegittimo l’art. 31 comma 6 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 l. 18 giugno 2009 n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.