TAR Lombardia, sez. III, 17 dicembre 2010, n. 1425
A norma del terzo comma dell’art. 126 bis del D.Lgs. n. 285/92 ogni variazione di punteggio della patente di guida va comunicata agli interessati cosicché – specifica il TAR lombardo – l’omessa comunicazione delle successive decurtazioni di punteggio sino al suo esaurimento con conseguente disposizione del procedimento di revisione della patente di guida a seguito della perdita di tutto il punteggio, concreta il vizio di violazione di legge.
L’omessa comunicazione delle progressive decurtazioni di punti patente non consente infatti all’interessato di apprestare i rimedi previsti dalla legge, quali la frequenza di corsi di aggiornamento, per il recupero dei punti-patente sottratti.
TAR Lombardia, sez. III, 17 dicembre 2010, n. 1425