Cassazione penale, sez. I, 21 maggio 2008, n. 20289
La sentenza di condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può dare luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena in considerazione del disposto della Legge 689 del 1981, art. 57 il quale, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che “per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata sì considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita” stabilisce, all’opposto, che “la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva”.
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Cassazione penale, sez. I, 21 maggio 2008, n. 20289